Banche armate tornano (evidentemente)
“Gli intermediari devono utilizzare le informazioni riguardanti la propria clientela e le operazioni da essa svolte, acquisite nel quadro delle procedure di adeguata verifica, al fine di valutare se le transazioni e i rapporti (nei quali sono ricompresi anche i conti di corrispondenza, nonché le relazioni d’affari quali, ad es., le joint ventures, prestiti in pool, etc.) siano riconducibili, in maniera diretta o indiretta, a soggetti o entità coinvolti in programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa.
Gli intermediari devono dotarsi di procedure di controllo in grado di determinare la corrispondenza dei dati identificativi, acquisiti nell’ambito dell’ordinaria attività di adeguata verifica della clientela, con quelli contenuti nelle liste di soggetti e entità sottoposti a sanzione in base alla vigente legislazione comunitaria ovvero individuati nell’ambito di decreti emanati dal Ministero dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, su proposta del Comitato di Sicurezza Finanziaria ai sensi dell’art. 4, del d.lgs. n. 109/2007, al fine di applicare le previste misure di congelamento dei beni e delle attività economiche. Tali controlli dovranno essere effettuati, nel caso di nuovi clienti, prima dell’instaurazione del rapporto o della prestazione del servizio richiesto; nel caso di clientela già acquisita, andranno anche considerati gli aggiornamenti delle liste in questione.”
Lo dice Banca d’Italia a tutte le banche del paese. In una circolare uscita ieri.
C’è da domandarsi come mai si sia sentita questa esigenza.
Sarebbe il caso di monitorare il livello di attuazione di simili disposizioni. Lo farà Banca d’Italia? Ne renderà pubblici i risultati?