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Energie rinnovabili, è finalmente pubblico il procedimento di autorizzazione per gli impianti

27 settembre 2010 0 commenti

energia-eolicaPubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che disciplina il procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Si tratta di disposizioni attese che danno forma a una disciplina unica, valida su tutto il territorio nazionale, in grado di consentire il superamento della frammentazione normativa del settore delle fonti rinnovabili. Il provvedimento introduce e regola i principi per lo sviluppo del comparto offrendo un quadro di regole per la trasparenza amministrativa dell’iter di autorizzazione e per la salvaguardia delle pari condizioni e della trasparenza nell’accesso al mercato dell’energia. Fissa inoltre le modalita’ per il monitoraggio delle realizzazioni e l’informazione ai cittadini; stabilisce modi e iter di autorizzazione delle infrastrutture connesse e, in particolare, delle reti elettriche; offre le informazioni, fonte per fonte, delle tipologie di impianto e delle modalita’ di installazione per l’accesso alle procedure semplificate.

Nel decreto sono anche chiarite le regole per le modalita’ di avvio e svolgimento del procedimento unico di autorizzazione; i criteri e i requisiti per l’inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio, con particolare riguardo agli impianti eolici. E allo scopo di rendere equilibrate le esigenze di sviluppo del settore e le istanze di tutela del territorio identifica le caratteristiche di eventuali aree non idonee all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili, che possono essere individuate dalle Regioni.

Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatori o pianificatorio per l’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili. Nel rispetto della giurisprudenza comunitaria e nazionale, non possono essere indette procedure pubblicistiche di natura concessoria aventi ad oggetto l’attivita’ di produzione di energia elettrica, in quanto non riservata agli enti pubblici e non soggetta a regime di privativa. Tra le opere connesse sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica. Le Regioni rendono pubbliche le informazioni circa il regime autorizzatorio di riferimento a seconda della tipologia, della potenza dell’ impianto e della localizzazione, l’autorita’ competente al rilascio del titolo, la eventuale documentazione da allegare all’istanza.
Il contributo di costruzione non e’ dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia. Spetta alle Regioni prevedere oneri istruttori a carico del proponente finalizzati a coprire le spese istruttorie determinate sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalita’ e non discriminazione della fonte utilizzata e rapportati al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,03 per cento dell’investimento.