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Nucleare: secondo la Consulta le regioni non possono sottrarsi

17 novembre 2010 0 commenti

Caorso”’Non e’ immaginabile che ciascuna Regione, a fronte di determinazioni di carattere evidentemente ultraregionale, assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia elettrica nucleare, possa sottrarsi in modo unilaterale al sacrificio che da esse possa derivare, in evidente violazione dei doveri inderogabili di solidarieta’ economica e sociale”. E’ sulla base di questo principio che la Corte Costituzionale, come anticipato nei giorni scorsi, ha bocciato le leggi regionali con cui Puglia, Basilicata e Campania avevano vietato l’installazione sul loro territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi, nonche’ di impianti di produzione, fabbricazione, stoccaggio dell’energia nucleare e del combustibile.
 La Consulta – si legge nella sentenza n.331 scritta dal vicepresidente Ugo De Siervo e depositata oggi in cancelleria – ha dichiarato l’illegittimita’ delle norme regionali in quanto esse hanno invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art.117, secondo comma, lettera s) per quanto riguarda il settore dell’energia nucleare e dei rifiuti radioattivi. Cio’ non toglie – afferma la Corte – nella localizzazione degli impianti e dei depositi nucleari sia necessaria l’ ”intesa tra lo Stato e la Regione interessata”; tuttavia, ”la disciplina di queste forme collaborative e dell’intesa stessa spetta (…) al legislatore che sia titolare della competenza legislativa in materia”. E dunque al legislatore statale. 

La Consulta ricorda di aver gia’ ”evidenziato la necessita’ di garantire adeguate forme di coinvolgimento della Regione interessata” quando nel luglio scorso rigetto’ i ricorsi di 10 Regioni (Toscana, Umbria, Liguria, Puglia, Basilicata, Lazio, Calabria, Marche, Emilia Romagna e Molise) che avevano impugnato la legge delega 99 del 2009 con cui il governo ha fissato i principi generali per il ritorno del nucleare in Italia. ”Va poi da se’ – aggiungono i giudici costituzionali – che le scelte cosi’ compiute” dal legislatore statale ”potranno essere sottoposte al vaglio di costituzionalita’ che spetta a questa Corte, ove ritenute non rispettose dell’autonomia regionale”. Ma – sottolinea la Consulta – ”in nessun caso, la Regione potra’ utilizzare la potesta’ legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura dannosa o inopportuna”. Le Regioni potranno dunque impugnare davanti alla Consulta il decreto delegato n.31 del 2010 in cui si indicano le aree che potranno essere scelte dagli operatori per la costruzione delle prossime centrali nucleari, ma non possono preventivamente vietare con legge regionale l’installazione degli impianti sul loro territorio.