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Etichettatura dei generi alimentari, oggi la nuova legge. E l’Italia sarà all’avanguardia.

18 gennaio 2011 0 commenti

E finalmente per tutti i generi alimentari arriva la superetichetta. Per l’Italia è un motivio di vanto perchè per una volta farà da “apripista” in sede Ue. forzando 8si spera) l’Unione Europea ad assumere iniziative simili.

L'etichettatura delle carni bovine ha fatto da apripista

L'etichettatura delle carni bovine ha fatto da apripista

Indicazione di origine obbligatoria dei prodotti o del loro componente principale, tracciabilita’, indicazione dell’eventuale presenza di ogm, maggiori poteri di controllo a Corpo forestale dello Stato e Ispettorato centrale della tutela qualita’ e repressioni frodi dei prodotti agroalimentare (Icqrf): queste le principali ‘Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita’ dei prodotti alimentari’ contenute nel disegno di legge all’esame oggi in commissione Agricoltura della Camera. Il testo sara’ votato in sede legislativa e quindi, in caso di approvazione, sara’ legge senza passare per l’Aula di Montecitorio.
 Il disegno di legge intende “assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati” e allo stesso tempo “rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari”. In tal senso, stabilisce l’articolo 4, “e’ obbligatorio riportare nell’etichettatura di tali prodotti l’indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformita’ alla normativa dell’Unione europea, dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati”. E cio’ “in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale”. Per i prodotti alimentari non trasformati l’indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda “il paese di produzione dei prodotti”, mentre per i prodotti alimentari trasformati l’indicazione riguarda “il luogo in cui e’ avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata”.

Una eventuale approvazione del testo non comportera’ pero’ un’automatica entrata in vigore delle disposizioni, in quanto le modalita’ per l’indicazione in etichetta obbligatoria “sono definite con decreti interministeriali del ministro delle Politiche agricole e del ministro dello Sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza unificata” e “sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare” e una volta “acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari” di Camera e Senato.   “Con i decreti sono definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all’obbligo dell’indicazione” e “il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata”. Gli obblighi stabiliti “hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti” (articolo 4, comma 12) e “le regioni dispongono i controlli” (articolo 4, comma 6).   Punizioni per chi non si adegua alle disposizioni: “chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformita’ alle disposizioni e’ punito con la sanzione da 1.600 euro a 9.500 euro”. L’etichettatura inoltre deve essere chiara “al fine di non indurre in errore il consumatore medio” e perche’ “l’omissione delle informazioni di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale ingannevole.

In tema di indicazione “e’ vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi l’indicazione di formaggi a denominazione di origine protetta (Dop), tranne che tra gli ingredienti“, ma “a condizione che per ciascun formaggio Dop la percentuale utilizzata non sia inferiore al 20% della miscela” (articolo 2, comma 2). Una misura ‘salva Parmigiano e salva Grano Padano’, in un certo senso, protetti dall’onta di vedere queste dule pregiate denominazioni spese su sacchetti di formaggi grattugiati di dubbia origine.   In tema di cibi certificati “le sanzioni sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta”. Infine, per tutelare i consumatori “e’ istituito il ‘Sistema di qualita’ nazionale di produzione integrata’, finalizzato a garantire una qualita’ del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti”.  E a proposito di norme: quella dell’etichettatura e’ materia di competenza dell’Unione europea, per cui non e’ escluso che un norma successiva dell’Ue possa modificare quella italiana che eventualmente dovesse uscire dalla commissione Agricoltura della Camera.