Legge etichette, la soddisfazione di Coldiretti: “Mai più incertezze sulle provenienze dei cibi”
Niente più pubblicità con le immagini della Sicilia per il succo d’arancia se la materia prima arriva dal Brasile. Vale anche per le mozzarelle associate al Golfo di Napoli se arrivano dalla Germania: via libera definitivo, dunque, alla legge salva ‘made in Italy’ sull’obbligo di indicare la provenienza degli alimenti in etichetta. «Con l’approvazione della legge ‘Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentarì da parte della commissione Agricoltura della Camera», ha sottolineato il presidente della Coldiretti, Sergio Marin, «si conclude un iter che ha visto oltre dieci anni di impegno della Coldiretti assieme alle associazioni dei consumatori per assicurare la trasparenza di quanto si porta in tavola». La Coldiretti festeggia con la preparazione di una salsiccia lunga 100 metri in piazza Montecitorio da offrire a rappresentanti istituzionali e parlamentari di maggioranza e opposizione.
L’articolo centrale della legge, sottolinea Coldiretti in una nota, è il numero 4 sull’etichettatura dei prodotti alimentari. Vi si prevede che «al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonchè al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, è obbligatorio nei limiti e secondo le procedure stabilite riportare nell’etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109, e successive modificazioni, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell’Unione europea, dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale».
Per i prodotti non trasformati -continua la Coldiretti- il luogo d’origine riguarda il paese di produzione. Per quelli trasformati dovranno essere indicati il luogo dell’ultima trasformazione sostanziale e quello di coltivazione o allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata. Entro sessanta giorni dall’approvazione della legge dovranno essere emanati decreti interministeriali da parte del ministero dello Sviluppo economico e di quello delle Politiche agricole, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, con cui saranno definite le modalità per l’indicazione obbligatoria, nonchè le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.
Con gli stessi decreti, informa la Coldiretti, saranno definiti i prodotti alimentari soggetti all’obbligo dell’indicazione relativi a ciascuna filiera, nonchè il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione. Chi immette in commercio prodotti privi dell’indicazione d’origine rischia una sanzione fino a 9.500 euro. La legge sottolinea anche che le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle stesse materie prime sono necessarie per non indurre in errore il consumatore medio e l’omissione delle stesse costituisce pratica commerciale ingannevole. In questo modo si assicura lo stop alle pratiche commerciali sleali nella presentazione degli alimenti per quanto riguarda la reale origine geografica degli ingredienti.
Il testo prevede che l’origine degli alimenti dovrà essere prevista obbligatoriamente in etichetta e non potrà essere omessa anche nella comunicazione commerciale, per non indurre in errore il consumatore. All’articolo 2 della stessa legge -rileva la Coldiretti- si introduce anche il divieto di inserire il nome di formaggi Dop nell’etichetta delle miscele: il nome potrà comparire solo tra gli ingredienti e a patto che la presenza di formaggio Dop non sia inferiore al 20 per cento della miscela. La legge contiene anche altri provvedimenti che – conclude la Coldiretti – vanno dalla promozione di contratti di filiera e di distretto a livello nazionale all’istituzione di un sistema di qualità nazionale di produzione integrata, fino all’introduzione dell’obbligo per gli allevatori di bufala di rilevare il latte prodotto giornalmente per assicurare la piena trasparenza ai consumatori.