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Nucleare, il decreto correttivo azzoppa le Regioni: il loro parere non è vincolante

17 febbraio 2011 0 commenti

nucleareSarà acquisito il parere della Regioni per l’individuazione delle aree dove realizzare le centrali nucleari, fermo restando che “la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari sono considerate attivita’ di preminente interesse statale” e che comunque il parere delle Regioni è “di carattere obbligatorio e non vincolante”. E’ quanto si legge nello schema di decreto legislativo correttivo al decreto legislativo 15 febbraio 201, n.31 sulla localizzazione realizzazione di impianti nucleari, che ha visto la bocciatura della Corte costituzionale dell’articolo 4. La Consulta ha infatti stabilito che serve il parere delle Regioni, bocciando il testo originario e costringendo il Governo a riscrivere il testo, almeno nelle parti contestate. Nello schema correttivo si prevede allora il parere delle Regioni, che sara’ “obbligatorio e non vincolante”.

Come si legge nel testo diramato dal ministero dello Sviluppo economico – “oggetto da sottoporre al Consiglio dei ministri, previo esame del Preconsiglio” – il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.31 viene sostituito e prevede che “La costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari sono considerate attivita’ di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata su istanza dell’operatore”. Cio’ solo “previa acquisizione del parere della Regione sul cui territorio insiste l’impianto e dell’intesa con la Conferenza unificata”, e “con decreto del ministro dello Sviluppo economico di concerto con il ministro dell’Ambiente e con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo”. Il parere della Regione, “di carattere obbligatorio e non vincolante”, e’ espresso “entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, decorso il quale si prescinde dalla sua acquisizione e si procede a demandare la questione alla Conferenza unificata”.

Lo schema di decreto legislativo correttivo al decreto legislativo 15 febbraio 201, n.31 sulla localizzazione realizzazione di impianti nucleari, prevede inoltre la Valutazione ambientale strategica (Vas) per la realizzazione delle centrale e l’avvio del programma nucleare. Infatti la bozza del ministero dello Sviluppo economico, sostituendo il comma 1 dell’articolo 9 del decreto contestato dalla Consulta, stabilisce che “la Strategia nucleare e i parametri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari nonche’ del Parco tecnologico sono soggetti, anche distintamente, alle procedure di valutazione ambientale strategica”. In tal senso, si legge nel documento, “il ministero dello Sviluppo economico trasmette al ministero dell’Ambiente la documentazione necessaria per l’avvio della procedura di Vas entro tre mesi dalla emanazione del decreto”.

Sulla Vas ha voce in capito anche l’Agenzia per la sicurezza (Asn). In base alla proposta del nuovo comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo, infatti, “l’Agenzia propone al ministero dello Sviluppo economico uno schema di parametri sulle caratteristiche ambientali e tecniche delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco tecnologico”. Quindi “entro tre mesi il ministero dello Sviluppo economico, con decreto da emanare di concerto con il ministero dell’Ambiente e con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, adotta lo schema di parametri”. Una volta adottato, “trasmette al ministero dell’Ambiente la documentazione necessaria per l’avvio della procedura di valutazione ambientale strategica”.

In base allo schema di decreto legislativo correttivo, “entro 15 giorni dalla conclusione della procedura della Vas, il ministero dell’Ambiente trasmette al ministero dello Sviluppo economico e al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il ministero per i Beni e le attivita’ culturali”. Quindi con decreto del ministero dello Sviluppo economico, “sentiti per le parti di rispettiva competenza” i ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture e dei trasporti, “sono adeguati, entro 30 giorni dal ricevimento del parere”. Gli atti cosi’ adeguati “sono sottoposti entro 15 giorni all’approvazione del Consiglio dei ministri”. I testi approvati in sede di Cdm sono pubblicati su Gazzetta Ufficiale.