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Toscana, finalmente la legge regionale che detta disposizioni sulle rinnovabili

16 marzo 2011 0 commenti

solareApprovata ieri sera con voto unanime dal Consiglio regionale della Toscana la legge che detta le disposizioni in materia di “installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, promossa dai presidenti delle commissioni Agricoltura, Sviluppo economico ed Ambiente e territorio, Loris Rossetti, Caterina Bini e Vincenzo Ceccarelli (tutti Pd).

In Aula, assieme alla legge, è stato approvato a maggioranza anche un ordine del giorno del centrosinistra con cui il Consiglio regionale invita tra l’altro la Giunta ad incontrare le Province «coinvolgendo anche le commissioni permanenti» entro il termine di 40 giorni dall’entrata in vigore della stessa legge, a riprendere «il lavoro di modifica della legge 39/2005» per «adeguare la normativa regionale» alle disposizioni del decreto legislativo. Un ordine del giorno della Lega Nord è stato invece respinto dall’Aula.
La proposta, ha ricordato Ceccarelli illustrando il testo in Aula, «ha di fatto trasformato, approfondito e aggiornato la delibera che la Giunta aveva proposto per introdurre modifiche alle leggi regionali 39/2005 (disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 1/2005 (norme per il governo del territorio».

Si tratta, ha spiegato Ceccarelli, di “una legge conseguente alle linea guida emanate dal Governo nazionale, che indicano che solo le Province autonome e le Regioni possono disciplinare il settore” e di “un provvedimento che ha tre obiettivi: produrre energia da fonti rinnovabili, tutelare le colture agricole di qualità e tutelare il paesaggio”. La pdl disciplina secondo nuovi criteri la possibilità e le modalità di installazione degli impianti nel territorio. Introduce una norma transitoria per stabilire quali siano le pratiche che saranno interessate dai nuovi criteri di ammissione. Non saranno interessati dalla nuova normativa gli impianti superiori ad 1 megawatt che abbiano già superato la verifica di assoggettabilità (senza effetti ambientali negativi). Per gli impianti al di sotto di un megawatt, saranno accolti i procedimenti in corso purchè corredati dei pareri ambientali prescritti. Il divieto di cumulo vale per tutti i tipi di impianti e ogni impianto non potrà distare meno di di 200metri l’uno all’altro.

Altra previsione contenuta nella pdl: le Province avranno novanta giorni di tempo per presentare, sentiti i Comuni interessati, una proposta di perimetrazione di zone all’interno di “coni visivi e panoramici”, nonchè di zone agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale. In queste zone non saranno concessi permessi di installazione. Sempre entro novanta giorni, le Province potranno inoltre presentare proposte di modifica all’interno di aree non idonee all’installazione. A questo punto fanno riferimento anche le aree agricole Dop (origine protetta) e Igp (indicazione geografica protetta). Si considereranno idonee alle installazioni aree già urbanizzate prive di valore culturale-paesaggistico e aree di pertinenza dell’edificato privo di valore storico-architettonico; le aree degradate quali siti minerari dismessi e cave dismesse, per i quali non sia riconosciuto alcun valore storico-culturale o paesaggistico, discariche, depositi inerti e rottamazioni, fatte salve le norme in materia di bonifica.

Tutte le richieste di installazione dovranno essere corredate dal piano di interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del sito. “Il mio gruppo si trova d’accordo con questa legge – ha dichiarato il consigliere Andrea Agresti (Pdl) -, perchè fa chiarezza rispetto alla passata legislazione regionale, che aveva sottostimato gli effetti del provvedimento sul paesaggio, e perchè accoglie le indicazioni delle linee guida nazionali”. Agresti ha però chiesto l’introduzione di un ulteriore elemento di chiarezza, proponendo un emendamento che modificasse l’articolo 6, relativo alle distanze minime tra gli impianti “che non possono essere solo quelli sopra i 200 Kilowatt ma devono essere anche quelli compresi tra 20 e 200 Kilowatt”. Un emendamento che poi è stato accolto. Monica Sgherri (capogruppo Fds-Verdi) ha posto l’attenzione sulla «bontà della legge toscana» affermando che, da parte del Governo, «ulteriore capacità di ripensamento poteva esserci nel valorizzare le energie alternative».

Secondo la Sgherri, questa legge “punta a governare il fenomeno” e “rappresenta una risposta al colpo che sta dando il Governo al comparto delle energie rinnovabili”. Per la Sgherri, “il fotovoltaico può diventare importante per gli agricoltori”. Secondo Marta Gazzarri (capogruppo Idv) «non si può parlare di fotovoltaico senza far riferimento al decreto Romani” che “blocca mutui e finanziamenti da parte delle banche”. Con tutto ciò, secondo la Gazzarri, questa legge favorisce l’affermazione delle energie rinnovabili in Toscana e va nell’ottica di un maggior rispetto dell’ambiente. “Siamo qui per difendere il nostro patrimonio ambientale in ogni sua espressione”.

Per Giuseppe Del Carlo (capogruppo Udc) questa legge “era necessaria” e “serve a porre rimedio a una affermazione disordinata del fotovoltaico anche in Toscana”. Il fine della nuova normativa, secondo Del Carlo, è “fissare criteri accettabili». Marco Taradash (Pdl) ha sottolineato l’importanza di “un accordo su questi temi in Consiglio regionale fra maggioranza e opposizione” e ha invitato a “non scadere nella battaglia ideologica” quando invece occorre lavorare assieme per obiettivi comuni. L’intento del Governo, ha sostenuto Taradash, era quello di fare chiarezza in comparto deregolamentato.