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L’Europa condanna l’Italia: “Prevenzione e riduzione inquinamento, controlli sugli impianti carenti”

31 marzo 2011 0 commenti

FabbricheItalia inadempiente. E’ questa l’impietosa sentenza emessa dalla Corte di giustizia europea del Lussemburgo. La causa è la C-50/10, Commissione/Italia, e fa perno sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento: “L’Italia, non avendo adottato le misure necessarie affinche’ le autorita’ competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva Ippc, 2008/1/Ce, ovvero mediante il riesame e l’aggiornamento delle prescrizioni, che gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti imposti dalla stessa, e’ venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva”.

La direttiva Ippc (Integrated pollution prevention and contro) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente da un’ampia gamma di attivita’ industriali ed e’ diretta a conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.  Gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie affinché le autorità competenti vigilassero, mediante autorizzazioni, affinche’ entro il 30 ottobre 2007, gli impianti esistenti funzionassero secondo i requisiti della medesima direttiva. La Commissione afferma che alla scadenza del termine del 30 ottobre 2007, numerosi impianti funzionavano senza essere dotati dell’autorizzazione e tale situazione persisteva allo scadere del termine previsto nel parere motivato (2 aprile 2009). Da una nota dell’Italia del 14 aprile 2009 emerge che le autorita’ competenti non erano neppure in possesso di tutte le informazioni relative al numero di impianti presenti sul territorio nazionale e alle loro attività.

Tra marzo 2005 e febbraio 2007, la Commissione europea ha attirato l’attenzione degli Stati membri sulla necessita’ di rispettare la scadenza del termine, per quanto riguarda le condizioni di autorizzazione e di controllo del funzionamento degli impianti esistenti ed ha invitato tutti gli Stati membri a fornirle informazioni sul numero totale di impianti esistenti, di autorizzazioni nuove, riesaminate e aggiornate per tali impianti. L’Italia, spiegano dalla Corte di giustizia Ue, ha informato la Commissione dell’adozione del decreto legge n. 180/2007, che ha prorogato al 31 marzo 2008 il termine per l’adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni della direttiva Ippc e ha previsto, in caso di inadempienza delle autorita’ competenti, l’attivazione urgente del potere sostitutivo dello Stato.

“Alla luce delle informazioni trasmesse, la Commissione ha constatato che molti degli impianti esistenti erano in funzione senza essere dotati dell’autorizzazionesi legge nella nota della Corte – l’Italia ha trasmesso i dati disponibili in vari momenti successivi e al 30 ottobre 2009 risultava che su 5.669 impianti esistenti in esercizio, 4.465 erano dotati di autorizzazione integrata ambientale e per i rimanenti 1.204 impianti in esercizio erano in corso procedure di rilascio di Autorizzazioni integrate ambientali”.

La Commissione afferma che “alla scadenza del termine del 30 ottobre 2007, numerosi impianti funzionavano senza essere dotati dell’autorizzazione e tale situazione persisteva allo scadere del termine previsto nel parere motivato (2 aprile 2009)”.- Da una nota dell’Italia del 14 aprile 2009 emerge che “le autorita’ competenti non erano neppure in possesso di tutte le informazioni relative al numero di impianti presenti sul territorio nazionale e alle loro attivita’”. Inoltre, segnala la Corte Ue, “l’Italia non avrebbe fornito alcuna informazione dettagliata per dimostrare l’equivalenza tra le autorizzazioni ambientali preesistenti e le autorizzazioni integrate ambientali ai sensi della direttiva Ippc”. L’Italia giustifica la variazione dei dati comunicati adducendo che, “fino alla meta’ del 2009, non tutte le autorita’ competenti regionali avevano ancora trasmesso informazioni complete”.

La Corte ricorda innanzitutto che la data di scadenza per rendere conformi gli impianti esistenti era fissata al 30 ottobre 2007. Dalle informazioni comunicate dall’Italia nel 2009 emerge che “soltanto una parte delle autorizzazioni preesistenti era stata riesaminata e aggiornata, mentre le autorita’ competenti non avevano ritenuto necessario riesaminare le autorizzazioni di 608 impianti preesistenti”. Tra i vari obblighi che l’Unione ha imposto agli Stati membri figura il rilascio dell’autorizzazione integrale ambientale, finalizzato al conseguimento di un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

Il riesame delle autorizzazioni preesistenti “consiste in una valutazione approfondita delle condizioni esistenti al momento del rilascio, con la conseguente possibilità di verificare la loro conformita’ ai requisiti specifici della direttiva Ippc e, quindi, l’eventuale necessita’ di un aggiornamento”. Dalla direttiva risulta che i requisiti relativi al funzionamento degli impianti esistenti “si applicano allo stesso modo tanto in sede di esame per il rilascio di un’autorizzazione integrata ambientale, quanto in caso di riesame delle autorizzazioni preesistenti”. Pertanto, “la verifica delle autorizzazioni preesistenti, diretta esclusivamente a valutare l’assenza di un evidente contrasto con i requisiti della direttiva Ippc, non appare adeguata”.