Corte UE sospende norme salva-foche, LAV: solo atto dovuto
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sospeso temporaneamente, con ordinanza del 19 agosto, il divieto europeo sul commercio di prodotti derivati dalla caccia commerciale alle foche; la decisione della Corte è conseguente all’istanza presentata da organizzazioni di popolazioni indigene del Canada e della Groenlandia insieme al Fur Institute of Canada, Canadian Seal Marketing Group e altre sigle collegate all’industria della pellicceria. La sospensione resterà vigente solo se sarà definitivamente accolta.
La decisione della Corte di Giustizia è solo un atto dovuto, conseguente ad un regolare procedimento di ricorso, nel quale gli stessi giudici hanno già rigettato una precedente richiesta di sospensiva.
La motivazione dell’accoglimento di questa richiesta di sospensione del bando europeo, come indicato nell’Ordinanza della Corte di Giustizia del 19 agosto 2010, è dovuta al fatto che i giudici dovranno valutare le argomentazioni dei ricorrenti anche alla luce delle recenti disposizioni della Commissione Europea circa le modalità di applicazione del bando. Queste disposizioni sono state adottate con il Regolamento 737/2010 approvato il 10 agosto e in mancanza delle stesse, già venne rigettata una prima richiesta di sospensione.
La posizione dei ricorrenti è incomprensibile. Il Regolamento 1007/2009 consente già alle popolazioni Inuit e altre popolazioni aborigene di continuare a cacciare le foche, qualora tale pratica sia finalizzata alla loro sussistenza, quindi non vi è alcuna limitazione delle loro tradizioni.
Chi pratica la caccia alle foche ha sempre cercato di giustificarla all’opinione pubblica mondiale come attività tradizionale condotta a fini di sussistenza, un’attività che è stata una parte della cultura Inuit per migliaia di anni. Per questo il legislatore comunitario, al fine di dare una risposta normativa alle preoccupazioni dei cittadini europei e dei consumatori circa la violenza con cui centinaia di migliaia di cuccioli di foca sono barbaramente massacrati ogni anno e al fine di non danneggiare queste popolazioni, ha messo al bando i prodotti derivati dalla caccia commerciale di questi animali ad eccezione di quelli derivati dal consumo locale di queste popolazioni.
Il persistere di tali opposizioni al bando europeo, conferma che la caccia alle foche è condotta per meri fini commerciali e non per salvaguardare tradizioni locali. Per questo siamo fiduciosi che la Corte di Giustizia Europea considererà preminente la decisione del legislatore comunitario adottata nell’interesse dei cittadini europei e a tutela di milioni di animali riconosciuti dallo stesso legislatore quali esseri senzienti.
La caccia commerciale delle foche in Canada: le vittime di questa pratica sono prevalentemente cuccioli, sia perché ancora incapaci di nuotare e quindi di sottrarsi dai colpi inferti dai loro aguzzini, sia perché ricoperti di un manto “commercialmente” interessante. Il 97% delle foche uccise negli ultimi anni, hanno meno di 3 mesi di vita.
In Canada, il numero di foche uccise dalle popolazioni autoctone ai fini commerciali, è una frazione insignificante del totale delle catture. Nel 2004, ad esempio, l’ammontare totale di catture dalle popolazioni autoctone era di 5803 foche che corrisponde ad un totale di 1.6% delle catture annuali.
Le quote nazionali di capi, che si possono abbattere, non racchiudono le catture fatte dalle popolazioni autoctone. La caccia aborigena riguarda maggiormente le foche dagli anelli e non le foche della Groenlandia (quella che rientra nei piani di abbattimento del Governo Canadese). La foca della Groenlandia uccisa nella regione artica sarebbe troppo anziana per essere cacciata per scopi commerciali. Inoltre gli aborigeni e i residenti non-aborigeni delle coste al Nord della 53° latitudine possono continuare a cacciare senza licenza le foche per il loro sostentamento.