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Decreto-scempio in G.U., LAV: No a fauna selvatica in “saldo” con sconti ai bracconieri

2 agosto 2011 0 commenti

“Un provvedimento pericoloso e dannoso per la protezione della fauna selvatica, che, snaturando una Direttiva europea, non prevede sanzioni dissuasive ed efficaci e crea seri problemi di raccordo con altre normative vigenti, con il rischio si giunga ad una depenalizzazione occulta del reato di uccisione di animali previsto dall’art.544bis del Codice penale per alcune specie, come l’orso e il lupo”: questo il commento della LAV alla notizia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (G.U. n.177 del 1 agosto 2011) del Decreto Legislativo di “Attuazione delle direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”. Il provvedimento entrerà in vigore il 16 agosto prossimo.

Il Decreto, infatti, istituendo l’articolo 727-bis del Codice penale introduce delle sanzioni contravvenzionali per chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, “uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta”; sanzioni inferiori a quelle previste dalla normativa vigente.

Tale Decreto costituisce un drammatico passo indietro nella tutela della fauna selvatica, firmato, incredibilmente, dal Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo, che, anziché mantenere i propositi annunciati in seguito all’appello della LAV del maggio scorso, proprio in relazione allo Schema di Decreto Legislativo, che di fatto prevede sconti ai bracconieri, ha proposto un testo se possibile peggiorato, che introduce anche la non applicazione della, pur modesta, sanzione quando si uccide una quantità di animali definita “trascurabile”.

Questo perché il Decreto prevede che le sanzioni siano applicate “salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”, rendendo impunibile l’uccisione di un animale protetto, se ciò non mette in pericolo la conservazione della specie.

“Come si può ritenere l’uccisione di un animale trascurabile e quantificarla? Oltre che inutile, questo decreto è moralmente inaccettabile perché rende la morte degli animali un mero fatto quantitativo e crea diversa tutela per gli animali – prosegue la LAV – L’uccisione di un animale domestico è giustamente punita anche se si tratta di un solo animale e con sanzioni più severe, perché l’uccisione di un animale selvatico protetto ha rilevanza penale solo se mette in pericolo la sopravvivenza della specie?”

Il Decreto ha, inoltre, istituito l’articolo 733-bis  “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto” che punisce “chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione”, prevedendo l’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.

“Pene dal valore deterrente praticamente nullo per speculatori, ecomafiosi e i loro complici dai colletti bianchi – insiste la LAV – Sono oltre 15 anni che magistratura, forze dell’ordine e addetti ai lavori chiedono a viva voce, inutilmente, l’istituzione dei “Delitti contro l’Ambiente” all’interno del Codice penale.”

L’inefficacia delle pene previste dall’articolo 733-bis risulta ancora più stridente se la sanzione viene paragonata ad altre previste dal Codice penale: è paradossale, ad esempio, che chi danneggia un edificio pubblico, magari con graffiti, rischia di più, in virtù dell’articolo 635 del Codice penale, ovvero la reclusione da sei mesi a tre anni.
“Ci auguriamo che la Giurisprudenza riequilibri questo grave attacco alla fauna selvatica facendo prevalere il reato di uccisione di animale previsto dall’articolo 544 bis del Codice penale e che membri del Governo e parlamentari si rendano protagonisti immediatamente di proposte di modifica”.

La LAV tenterà tutte le strade, compresa quella del ricorso in sede europea, per far in modo che lo spirito e gli obiettivi della direttiva di Bruxelles non vengano calpestati da questo provvedimento-scempio. La direttiva 2008/99 infatti all’articolo 5 intima agli Stati membri di “adottate le misure necessarie per assicurare che i reati siano puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive”. I bracconieri, grazie al Ministro Prestigiacomo e ai relatori alla Camera Molteni (Lega Nord) e Tortoli (Pdl), ottengono il risultato contrario a quello voluto da Bruxelles.

Per maggiori informazioni: www.lav.it