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Le biciclette a pedalata assistita

30 aprile 2009 0 commenti
Cogliendo lo spunto dell'attivazione del fondo dedicato agli gli incentivi messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente per le biciclette ad aiuto di pedalata, i ciclomotori elettrici, le moto elettriche, ed i quadricicli (minicar) elettrici, rileggiamo cosa dice la direttiva europea che defisce la bicicletta ad aiuto di pedalata.
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Gazzetta Ufficiale N. 31 del 7 Febbraio 2003
LEGGE 3 febbraio 2003, n.14

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 2002
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Art 24.
(Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, recante nuovo codice della strada)
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1.1 velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote
funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di
pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si
trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le
biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario
elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui
alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando
il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nota all'art. 24:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: "Nuovo codice della strada". Si riporta il testo dell'art. 50 come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art 50 (Velocipedi). - 1.1 velocipedi sono i veicoli con due ruote o più' ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. 2.1 velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza".
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Quindi, nessun tipo di acceleratore nè a manopola nè a levetta deve essere presente sulla bici, il motore è azionato dal movimento dei pedali mossi dal ciclista, l' azione coadiuvante del motore elettrico alla spinta muscolare del pedalatore deve cessare quando il veicolo supera i 25 km/h.

Per l'entità degli incentivi aprire il post dedicato.
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