Parlamento Europeo. Direttiva relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
Articolo 1
Oggetto e obiettivi
La presente direttiva impone alle amministrazioni aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e a taluni operatori di tener conto dell’impatto energetico e dell’impatto ambientale nell’arco di tutta la vita, tra cui il consumo energetico e le emissioni di CO 2 e di talune sostanze inquinanti, al momento dell’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, clima ed energia.Oggetto e obiettivi
Articolo 2
Deroghe
Articolo 3
Ambito di applicazione
Deroghe
Articolo 3
Ambito di applicazione
Articolo 4
Definizioni
Articolo 5
Acquisto di veicoli adibiti a trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico
1 -Gli Stati membri assicurano che, a decorrere dal 4 dicembre 2010, ogni amministrazione aggiudicatrice, ente aggiudicatore e operatore di cui all’articolo 3 tenga conto, al momento dell’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, dell’impatto energetico e dell’impatto ambientale imputabili all’esercizio nel corso dell’intero ciclo di vita di cui al paragrafo 2 ed applichi almeno una delle opzioni di cui al paragrafo 3.Definizioni
Articolo 5
Acquisto di veicoli adibiti a trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico
2. L’impatto energetico e l’impatto ambientale imputabili all’esercizio di cui tener conto riguardano quanto meno:
a) il consumo energetico;
b) le emissioni di CO 2 ; e
c) le emissioni di NO x , NMHC e particolato.
Oltre all’impatto energetico ed all’impatto ambientale imputabili all’esercizio di cui al primo comma, le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori possono prendere in considerazione anche altri tipi di impatto ambientale.
3. I requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soddisfatti con le seguenti opzioni:
a) fissando specifiche tecniche in materia di prestazioni energetiche ed ambientali nella documentazione per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, per ciascun tipo di impatto considerato, nonché per ogni altro eventuale tipo di impatto ambientale; oppure
b) integrando nella decisione di acquisto l’impatto energetico e l’impatto ambientale, secondo le seguenti modalità:
— nei casi in cui è aperta una procedura di appalto, inserendo tali impatti fra i criteri di aggiudicazione, e
— nei casi in cui tali impatti siano trasformati in valore monetario per essere integrati nella decisione di acquisto, avvalendosi della metodologia di cui all’articolo 6.
Articolo 6
Metodologia di calcolo dei costi di esercizio durante l’intero arco di vita
Articolo 7
Adeguamenti al progresso tecnico
Articolo 8
Scambio di migliori prassi
Articolo 9
Procedura di comitato
Adeguamenti al progresso tecnico
Articolo 8
Scambio di migliori prassi
Articolo 9
Procedura di comitato
Articolo 10
Relazioni e riesame
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Relazioni e riesame
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Ritorneremo sopra l'argomento nei giorni futuri.
Intanto diamo un'occhiata alle tabelle .
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