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ENERGIA Decisione 2009/548/CE sulle energie rinnovabili

24 luglio 2009 0 commenti
La Commissione del 30 giugno 2009 istituisce un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 5174
Testo vigente dal 21-07-2009
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2009/28/Ce, ogni Stato membro adotta un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili. Detti piani sono finalizzati a fissare gli obiettivi nazionali degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell’elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, tenendo conto degli effetti di altre misure politiche relative all’efficienza energetica sul consumo finale di energia, e le misure appropriate da adottare per raggiungere detti obiettivi nazionali generali, ivi compresi la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, i trasferimenti statistici o i progetti comuni pianificati, le politiche nazionali per lo sviluppo delle risorse della biomassa esistenti e per lo sfruttamento di nuove risorse della biomassa per usi diversi, nonché le misure da adottare per ottemperare alla prescrizioni di cui agli articoli da 13 a 19 della direttiva 2009/28/Ce.

(2) A norma della direttiva 2009/28/Ce, la Commissione adotta, entro il 30 giugno 2009, un modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili comprendente i requisiti minimi di cui all’allegato VI della suddetta direttiva,

ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
È adottato il modello per i piani di azione nazionali per le energie rinnovabili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/Ce allegato alla presente decisione.

Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2009.

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