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Regole più semplici per l’efficienza energetica nei condomini

13 novembre 2009 0 commenti

lampadina a risparmio energeticoLiti condominiali addio? Potrebbe essere questo lo slogan, almeno per le questioni che riguarderanno gli interventi di efficienza energetica, alla luce dell’entrata in vigore di un nuovo testo di legge. La legge n. 99/09 ha infatti stabilito che basterà la maggioranza semplice delle quote millesimali dei condomini intervenuti all’assemblea per approvare interventi sugli edifici volti al contenimento dei consumi e all’uso delle fonti rinnovabili.

Per capirci meglio per quote millesimali si intende il valore di ogni singola unità abitativa in rapporto al valore dell’intero edificio. Cosa cambia in sostanza? Attraverso questo provvedimento vengono modificati quelli che sono i requisiti per l’approvazione condominiale sugli interventi che mirano al risparmio energetico (coibentazione degli edifici, sostituzione di impianti termici, ecc.) e all’utilizzo di fonti rinnovabili (installazione di pannelli solari o fotovoltaici, ecc.). Per questi casi non sarà più necessaria la maggioranza semplice di tutte le quote millesimali, ma basterà la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate in assemblea. Il testo della 10/91, integrato con le modifiche, recita:

Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea.

Affinché l’assemblea condominiale sia valida devono però essere rappresentate, in seconda convocazione, almeno un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo delle quote millesimali. E’ dunque possibile che gli interventi possano essere decisi con il voto favorevole di poco più di un sesto dei partecipanti e dei millesimi.

Così recita il testo di legge:

L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno la metà del valore dell’edificio. Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quella della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio.

Basteranno queste poche righe a far sfreddare i caldi animi delle spesso agguerrite riunioni condominiali?

Foto | Flickr