Energia verde – L’Italia non riconosce alcune garanzie ad altri Stati
La Commissione esorta l’Italia
La Commissione esorta l’Italia
La Commissione europea ha inviato oggi un parere motivato all’Italia per il mancato riconoscimento di alcune garanzie d’origine di altri Stati membri dell’Ue. Ai sensi della direttiva Ue sull’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili1 gli Stati membri hanno l’obbligo di introdurre un sistema di garanzie d’origine e di riconoscere, in linea di massima, quelle di altri Stati membri. Nel suo parere motivato la Commissione esorta l’Italia ad adottare entro due mesi le misure necessarie a conformarsi alla direttiva in parola.
Diverse società si sono lamentate del fatto che l’Italia ha negato il riconoscimento delle garanzie d’origine di Francia, Grecia e Slovenia per quanto riguarda l’energia elettrica rinnovabile prodotta nel 2005. Dopo aver indagato in merito, la Commissione è giunta alla conclusione che il rifiuto delle autorità italiane di riconoscere le garanzie d’origine per il 2005 è ingiustificato. L’Italia ha pertanto violato l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva.
In Italia vige il sistema dei cosiddetti certificati verdi in base al quale i fornitori di energia elettrica hanno l’obbligo di detenere (per una determinata quota della loro energia elettrica) certificati verdi (a riprova del fatto che l’energia elettrica proviene da fonti energetiche rinnovabili). I fornitori che importano energia elettrica possono essere esonerati da tale obbligo se sono in possesso di garanzie d’origine (prova paneuropea del fatto che l’energia elettrica proviene da fonti energetiche rinnovabili) rilasciate da altri Stati membri. In linea di massima, l’Italia riconosce le garanzie d’origine, conformemente alla direttiva, e le utilizza unitamente ai certificati verdi previsti dalla normativa nazionale.
Anteriormente all’entrata in vigore della direttiva, l’Italia riconosceva una serie di certificati (quali ad esempio i certificati del sistema europeo di certificazione dell’energia Recs). A partire dal recepimento della medesima nella legislazione nazionale, l’Italia considera le garanzie d’origine come gli unici certificati validi per ottenere l’esenzione dall’obbligo di detenere certificati verdi. Poiché in alcuni altri Stati membri si erano verificati ritardi e la direttiva non era stata ancora recepita integralmente nelle loro legislazioni nazionali, l’Italia ha deciso che le garanzie d’origine rilasciate nel 2005 dai paesi di cui sopra non potessero essere considerate affidabili. Con questa motivazione le autorità italiane ne avevano quindi rifiutato il riconoscimento. La Commissione ritiene che tale sistematico rifiuto di riconoscere le garanzie di origine rilasciate in altri Stati membri sia ingiustificato.
1 Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, GU L 283, del 27.10.2001, pag. 33.
(Fonte, Riferimento: IP/09/426, Bruxelles)